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Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

Le disposizioni anticipate di trattamento rappresentano l’espressione di volontà in materia di trattamenti sanitari che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può esprimere in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.
Le disposizioni anticipate di trattamento sono regolamentate dall’art. 4 della legge 219/17.
La legge prevede la possibilità per il soggetto interessato di indicare una persona di propria fiducia, denominata “fiduciario”, che la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario deve aver raggiunto a sua volta la maggiore età ed essere capace di intendere e di volere.
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali tuttavia possono essere disattese, in tutto o in parte, in accordo con il fiduciario, qualora appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero esistano terapie - non prevedibili all'atto della sottoscrizione - capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del proprio comune di residenza.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

  • Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di Disposizioni Anticipate di Trattamento” (G.U. Serie Generale n.12 del 16 gennaio 2018)