Insieme cancelliamo la sofferenza inutile

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), comunemente conosciute come Testamento Biologico o Biotestamento, sono regolate dalla Legge n. 219 del 22 dicembre 2017. Questa normativa rappresenta uno strumento indispensabile per migliorare i percorsi di cura dei malati in fase avanzata e terminale grazie alla valorizzazione delle loro volontà e preferenze nella attuazione delle scelte assistenziali.

La Legge consente a ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie decisioni, di esprimere anticipatamente le proprie volontà in merito ai trattamenti sanitari e alle scelte terapeutiche.

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) rappresentano un'importante strumento di autodeterminazione in ambito sanitario, garantendo che le decisioni riguardanti la propria salute siano rispettate

Cosa sono le Disposizioni Anticipate di Trattamento

Le DAT rappresentano le volontà espresse da ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere che, in previsione di una eventuale incapacità futura di autodeterminarsi e dopo essersi adeguatamente informata sulle possibili conseguenze delle proprie decisioni, rappresenta per iscritto e anticipatamente le proprie indicazioni in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e ai singoli trattamenti .

Questo significa che in una probabile prospettiva di impossibilità di esprimere le proprie determinazioni, allorché una persona voglia essere certa che in futuro siano note e rispettate le proprie preferenze circa l’assistenza sanitaria a cui acconsentire oppure no, la legge 219 prevede che possa manifestare le proprie convinzioni tramite la redazione delle DAT.
Redigere le DAT è un atto di libertà, ma anche di grande responsabilità e consapevolezza che permette di mantenere il controllo sulle proprie decisioni di salute anche in situazioni di vulnerabilità.

Per questo è di fondamentale importanza che la persona abbia tutte le informazioni necessarie prima di manifestare le proprie opinioni sulle scelte sanitarie. L’informazione aiuta a formulare le DAT in modo corretto.

Tramite le DAT si può anche indicare una persona di fiducia, detta fiduciario, che ne faccia le veci e rappresenti il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Come redigere le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

È importante prima di scrivere le DAT acquisire tutte le informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari. Le DAT devono garantire la massima personalizzazione della volontà futura del disponente; devono essere a misura delle esigenze del singolo individuo; precise e non generiche. Non esistono moduli previsti dalla Legge, tuttavia molti Comuni e Associazioni hanno predisposto dei modelli facsimili. FCP mette a disposizione un modello per la compilazione delle DAT, da intendersi come guida personalizzabile per esprimere al meglio le proprie volontà.

Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare.

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:

01
dal notaio, sia con atto pubblico sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio
02
presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito
03
presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata)
04
presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Nelle stesse forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento, a garanzia della flessibilità necessaria per essere adattate ad eventuali cambiamenti delle condizioni cliniche o delle convinzioni personali.

Vuoi ricevere il modello DAT?

Nomina del Fiduciario

La persona che redige le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) può indicare un fiduciario, cioè una persona di fiducia che agirà in sua vece, nel caso in cui diventi incapace di intendere e volere;

il fiduciario rappresenterà il disponente nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie.

Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e volere. La sua scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. Il fiduciario è tenuto al rispetto delle DAT al pari del medico.

Il fiduciario rappresenta un elemento chiave nella gestione delle volontà espresse nelle DAT, assicurando che queste siano rispettate nelle relazioni con il personale medico e le strutture sanitarie.

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al Giudice Tutelare che può anche provvedere alla nomina di un Amministratore di Sostegno qualora il fiduciario abbia rinunciato al suo ruolo, sia deceduto o sia divenuto incapace.

Quando il personale sanitario legge la DAT

Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal malato di accettare un trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da ogni responsabilità civile o penale.

Il malato non può in nessun caso esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche.

Le DAT possono essere disattese, in tutto o in parte, in accordo con il fiduciario, qualora: 

01
appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del malato;
02
sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita

Il consenso informato

Il consenso informato è un principio cardine della relazione tra medico e paziente, sancito dalla Legge n. 219/2017. Questo principio garantisce che ogni individuo possa esprimere il proprio consenso o dissenso rispetto ai trattamenti sanitari proposti, sulla base di una completa e comprensibile informazione. Il consenso informato è strettamente collegato alle DAT, poiché le decisioni anticipate in materia sanitaria devono essere il frutto di una scelta libera e consapevole, effettuata dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie da parte del medico curante.

Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. .

Il consenso informato può essere espresso in forma scritta o attraverso videoregistrazione/dispositivi che consentano alla persona con disabilità di poter comunicare.

Può essere revocato anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento

Minori e Incapaci

Per ogni prestazione sanitaria il consenso informato è espresso o rifiutato dai genitori o dal tutore tenendo conto della volontà del minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità e avendo come scopo la tutela della sua salute psicofisica e della sua vita.

La persona minore o incapace ha sempre il diritto di ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nella condizione di esprimere la sua volontà. La persona inabilitata, invece, può esprimere personalmente il proprio consenso e disposizioni particolari sono previste nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno.

FAQ

Che differenza c'è tra testamento biologico e DAT?

Nessuna: biotestamento, testamento biologico, testamento di vita, disposizioni di fine vita, living will sono tutti sinonimi di DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento). Il termine “testamento” è stato infatti preso in prestito impropriamente dal linguaggio giuridico come semplificazione. Se per il testamento “ordinario” parliamo di un atto scritto col quale una persona dispone delle proprie sostanze dopo la sua morte, nel caso del testamento biologico, o biotestamento, parliamo di documento redatto per specificare in anticipo i trattamenti sanitari da intraprendere nel caso di una propria eventuale impossibilità a comunicare direttamente a causa di malattia o incapacità. Per tale motivo è più appropriato parlare di “Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Chi può fare il testamento biologico?

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può redigere le proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) per esprimere le volontà sui trattamenti sanitari futuri, inclusi consenso o rifiuto di accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti. Le DAT permettono di pianificare le proprie cure in caso di incapacità di autodeterminarsi, basandosi su informazioni mediche adeguate e consapevoli.

Come si fa a fare il testamento biologico?

Le DAT possono posso essere scritte di proprio pugno o si può utilizzare un modello di dichiarazione anticipata di trattamento che può essere modificato secondo le proprie necessità ed esigenze. Se le proprie condizioni fisiche non permettono di usare le precedenti forme, è possibile esprimere le proprie volontà attraverso una videoregistrazione e/o con dispositivi tecnologici che consentono alle persone con disabilità di comunicare. Le DAT possono essere rinnovate, modificate o revocate in ogni momento.

Cosa fare dopo aver scritto le proprie DAT?

La legge 219/17 prevede due opzioni: consegnare personalmente il testamento biologico presso l’ufficio di stato civile del tuo Comune di residenza. In questo caso l’ufficiale di stato civile, verificate la tua identità e residenza, provvederà a registrare un ordinato elenco cronologico delle disposizioni presentate; trasformare il testamento biologico in “atto pubblico”, rivolgendosi a un notaio.

Che differenza c’è tra Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e la Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC)?

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e la Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC) sono due strumenti distinti previsti dalla Legge n. 219/2017, e entrambi riguardano le scelte del paziente in merito ai trattamenti sanitari. Le DAT si sostanziano nell’iniziativa unilaterale della persona che viene esercitata a prescindere dall’esistenza o meno di una relazione terapeutica con un medico: qualunque persona, purché maggiorenne e capace di intendere e di volere, dopo aver acquisito adeguate informazioni sulle conseguenze delle sue scelte, può quindi esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari. La PCC si riferisce invece ad un processo più complesso che nasce e si sviluppa in seno alla relazione di cura tra paziente e medico, e per estensione, tra paziente ed equipe curante: solo le persone con una malattia che spesso è cronica e degenerativa o evolutiva definiscono una PCC con il medico e l’equipe curante.

Quanto costa fare il testamento biologico?

Il testamento biologico è esente dall’obbligo di registrazione tributaria, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa. Il deposito delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) presso l'ufficiale di stato civile del comune di residenza o presso le strutture sanitarie abilitate è gratuito. Se si sceglie invece di redigere le DAT tramite un notaio, potrebbero esserci dei costi legati all'onorario notarile. Anche per il deposito presso gli uffici consolari italiani all'estero, non sono previsti costi specifici per il servizio di deposito, ma potrebbero esserci spese amministrative minori.

Perché redigere le DAT?

Sottoscrivere le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) è un atto di libertà e autodeterminazione che consente a ciascuno di proteggere la propria dignità, esprimendo in modo chiaro e consapevole quali cure accettare o rifiutare, esonerando i propri cari dal peso di decisioni difficili in momenti di poca lucidità. Le DAT offrono inoltre la flessibilità di essere modificate, rinnovate o revocate in qualsiasi momento, garantendo che la volontà del disponente possa evolversi nel tempo. È consigliabile, anche se non obbligatorio, consultare un medico di fiducia per informarsi adeguatamente sulle opzioni mediche disponibili, assicurando che le DAT siano il risultato di una scelta realmente autonoma e consapevole. Infine, il testamento biologico rispetta i principi confessionali delle principali religioni ed è distinto da pratiche come il suicidio assistito e l'eutanasia.

Quanto durano le DAT?

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), una volta depositate, restano valide senza limiti di tempo, garantendo però la possibilità di essere modificate, rinnovate o revocate in qualsiasi momento, in modo da poter seguire l’evolversi nel tempo della volontà del disponente.

Dove sono conservate le mie DAT?

Le DAT vengono conservate da Comuni e Notai che le trasmettono alla Banca dati nazionale di registrazione, istituita presso il Ministero della salute. Qui vengono tempestivamente aggiornate in caso di rinnovo, modifica o revoca. La banca dati nazionale assicura la consultazione delle DAT da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi.